Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 42
(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 18/2016)
1.
Il
comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 18/2016 č sostituito dal seguente:
<<1 bis. L'Ufficio unico monitora l'attivitā di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e le spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo con le modalitā previste dall'articolo 37.>>.