Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 36
(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2021)
1.
All'articolo 9 della legge regionale 24/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 107 la parola <<
Questura>> č sostituita dalla seguente: <<
Prefettura>>;
b)
al comma 108 le parole <<
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<
entro il 15 settembre 2022>>.
2. Per la finalitā di cui all'
articolo 9, comma 107, della legge regionale 24/2021, in relazione alle modifiche apportate dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.