Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 35
 (Termine per l'accesso al fondo sicurezza per l'anno 2022)
1. Le domande di finanziamento per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 79, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilitą 2022), sono presentate dagli enti locali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalitą di cui all'articolo 9, comma 79, della legge regionale 24/2021, e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.