Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 24
 (Modifica agli articoli 6 e 62 della legge regionale 3/2015 in materia di aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali)
2. Per le finalitą di cui al comma 1, lettera b), sono riconosciute le intese stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge aventi a oggetto interventi nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.
3. Per le finalitą di cui all'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitą) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).