Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 21
 (Proroga termini unificazione Fondi di rotazione)
1. Tenuto conto della necessitą di ottemperare agli adempimenti tecnici concernenti la costituzione e l'operativitą di FVG PLUS SpA, preordinati allo svolgimento delle attivitą di segreteria unica, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono stabiliti all'1 marzo 2023, i termini di cui all'articolo 55, commi 1, 6 e 7, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppoImpresa>>), e di cui all' articolo 2, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.