Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 130
(Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2006)
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Presso la direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie č istituito l'Organismo tecnico regionale per l'accreditamento, di seguito Organismo, con compiti consultivi, di monitoraggio e di supporto alle attivitā di accreditamento dei servizi e delle strutture che svolgono attivitā socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie svolte dai Servizi sociali dei Comuni.
4 ter. Per le finalitā di cui al comma 4 bis l'Organismo, in particolare:a) fornisce indicazioni per la verifica dei requisiti di accreditamento;
b) promuove e svolge attivitā di formazione in materia di accreditamento;
c) fornisce indicazioni riguardo le attivitā di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi accreditati;
d) supporta i Servizi sociali dei Comuni che ne fanno richiesta nelle attivitā di valutazione dei servizi e delle strutture da accreditare e nelle attivitā di vigilanza e controllo degli stessi.
4 quater. L'Organismo č costituito ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della
legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, che ne stabilisce la composizione, la durata e le modalitā di funzionamento.>>.
2. Per le finalitā previste dal
comma 4 quater dell'articolo 33 della legge regionale 6/2006, come inserito dal comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per l'anno 2022 e di 4.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.