Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 126
(Soluzioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici in regime di convenzione)
1. Al fine di fronteggiare la carenza di medici del ruolo unico dell'assistenza primaria le Aziende sanitarie collaborano con i Comuni, in cui risultino posizioni non coperte, per facilitare l'individuazione di sedi da mettere a disposizione dei medici e cercare strategie per il mantenimento di un presidio sanitario nei territori pił disagiati.
2. Per i medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni, le Aziende sanitarie riconoscono la prioritą di scelta in fase di trasferimento.
3. Allo scopo di realizzare sul territorio la continuitą dell'assistenza, estesa all'intero arco della giornata e per sette giorni alla settimana, per garantire una effettiva presa in carico dell'utente, le Aziende sanitarie promuovono l'inserimento dei medici del ruolo unico di assistenza primaria gią titolari di incarico di continuitą assistenziale nelle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) dei medici di medicina generale.