Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 121
(Sostituzione dell'articolo 39 bis della legge regionale 23/2015)
1.
L'
articolo 39 bis della legge regionale 23/2015 č sostituito dal seguente:
<<Art. 39 bis
(Conferma di incentivi in materia di beni culturali)
1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati, relativi a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, č autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini di inizio e di fine lavori, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
2. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, relativo a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, č autorizzato a confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione, accertata la compiuta ultimazione dei lavori.>>.