Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 12
(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 6/2010)
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), č inserito il seguente:
<<4 bis. Se richiesto nella domanda di finanziamento, gli aiuti di cui al comma 2, lettera c bis), sono erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso e senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in deroga all'
articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.