Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 117
 (Utilizzo risorse 2020 da parte delle Federazioni sportive)
1. Per le finalitą di cui all'articolo 6, commi 22 e 22 bis, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le spese per la sanificazione, con specifico riferimento agli spazi per attivitą sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi previsti, comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi, possono essere sostenute dalle Federazioni Sportive operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2022 a valere sulle risorse finanziarie gią concesse nel 2020.