Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 11
(Proroga dell'occupazione temporanea per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi)
1. Al fine di ridurre il rischio di innesco di incendi boschivi e di limitare le conseguenze degli stessi e nelle more dell'adozione del nuovo Piano regionale antincendio boschivo, l'occupazione temporanea per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi da parte dell'Amministrazione regionale e i conseguenti provvedimenti di affidamento dei terreni per l'esercizio dell'attivitą di pascolo con finalitą antincendio, sono prorogati ex lege, dalla scadenza, per un periodo di tempo corrispondente a quello previsto dai provvedimenti medesimi.