Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 78
(Contratti TPL)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata per l'anno 2022 e per l’anno 2023 ad utilizzare le risorse disponibili a bilancio, riferite a contratti di trasporto non soggetti ad indicizzazione, stipulati con corrispettivo interamente a valere con fondi regionali, a copertura di ulteriori spese relative a maggiori oneri intervenuti per l'aumento significativo dei costi attribuibile a fattori esterni, tali da incidere sull'equilibro economico del contratto e non sostenute da corrispondenti provvedimenti statali.
2. La copertura delle spese č concessa per i contratti pluriennali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertato l'aumento significativo di costi rispetto a precedenti annualitā evidenziati in un prospetto comparato delle voci di costo.
3. Per le finalitā di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilitā) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) e Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 10/2023