Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 131
(Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988)
1.
L'
articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), č sostituito dal seguente:
<<Art. 34
(Interventi in favore di associazioni, fondazioni o altre forme associative comunque denominate)
1. Gli interventi che perseguono la tutela e la promozione sociale di persone con disabilitā sono esercitati in favore delle associazioni, fondazioni o altre forme associative riconosciute dalla legge comunque denominate, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.
2. Per beneficiare degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 devono avere sede nel territorio regionale.>>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 158, comma 1, L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 34, L.R. 10/1988, a decorrere dall'1/1/2025.