Art. 3
(Aiuti di Stato)
1. Al fine di sostenere i settori produttivi negativamente colpiti dalle conseguenze della crisi in Ucraina, gli aiuti previsti nei regimi regionali esistenti possono essere concessi, nel rispetto delle condizioni definite nella Comunicazione 2022/C 131 I/01 della Commissione (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni, purché le finalità perseguite da detti aiuti siano coerenti con quelle del predetto Quadro temporaneo e la Regione acquisisca la necessaria autorizzazione preventiva della Commissione europea nell'ambito di una notifica regionale o di una notifica quadro nazionale effettuata dallo Stato a favore delle Regioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ai regimi regionali esistenti è dato un nuovo inquadramento con apposito atto amministrativo, nel quale sono indicati, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste e autorizzate dalla Commissione europea.