﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 06 maggio 2022

      , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo 3 bis aggiunto da art. 9, comma 144, L. R. 7/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo 6 bis aggiunto da art. 9, comma 88, L. R. 12/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo 6 ter aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Articolo 6 quater aggiunto da art. 9, comma 164, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Principi e finalità</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Principi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere, tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, valorizzare il patrimonio storico, culturale della memoria di eventi, tra i quali: la Grande guerra e il terremoto in Friuli Venezia Giulia del 1976.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Regione, per attuare i principi di cui al comma 1, attraverso le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia, promuove anche azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi, presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, in modo da garantire la conoscenza dei valori della democrazia e unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione riconosce la solidarietà e il sacrificio degli Alpini al fine di:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>promuovere le numerose attività di aiuto, di supporto e di volontariato che da sempre ne caratterizzano l'operato;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>diffonderne i valori storici, sociali e culturali, soprattutto tra le generazioni più giovani e in età scolastica.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Regione riconosce il ruolo dell'ANA e delle sue sezioni territoriali in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano, in particolare nella realizzazione, anche in coordinamento con il Club alpino italiano (CAI), di interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e bivacchi, dei percorsi della rete escursionistica regionale e dei sentieri correlati alla memoria del Corpo degli Alpini e della Grande guerra, finalizzati anche alla fruizione pubblica, sociale e ricreativa degli stessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Ai fini della presente legge, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni, la Regione, gli enti del sistema regionale e gli enti locali considerano il ruolo e le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia in materia di valorizzazione e conservazione a beneficio della realtà sociale, economica e culturale del territorio.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Azioni di promozione e interventi di sostegno</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione istituisce la "Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini", da celebrare il 20 maggio di ogni anno o in una giornata della settimana che precede o segue tale data, in ricordo della prima riunione organizzativa degli Alpini per la ricostruzione del Friuli terremotato nel 1976.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia organizzatrice dell'evento.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 ter. </span>La domanda per la concessione del contributo è presentata dalla Sezione territoriale di cui al comma 1 bis, d'intesa con le altre Sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, entro l'1 marzo di ogni anno, al Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza corredata da una relazione illustrativa dell'evento e delle attività da realizzare e dalle spese preventivate.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 quater. </span>Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento quali, in particolare, le spese per l'acquisto di beni strumentali, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, il noleggio e montaggio attrezzature, il materiale celebrativo e pubblicitario.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 quinquies. </span>Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con le sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 227, L. R. 7/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 5/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 5/2025 . Per l'anno 2025 la domanda di concessione del contributo è presentata entro il 30 aprile 2025 anche per le spese già sostenute nel medesimo anno.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 1 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 5/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 1 quinquies aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 5/2025</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Centenari delle Sezioni ANA FVG)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Associazioni Nazionali Alpini - FVG per l'organizzazione e la realizzazione di eventi e iniziative in occasione delle celebrazioni dei decennali delle rispettive Sezioni. Il contributo può essere concesso, per il tramite delle Sezioni che ne fanno richiesta, anche per le celebrazioni dei centenari dei rispettivi Gruppi di appartenenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza almeno trenta giorni prima della data di inizio delle celebrazioni di cui al comma 1, corredata da una relazione illustrativa degli eventi e delle attività da realizzare e dalle spese preventivate.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>Il contributo di cui al comma 1 viene concesso fino a un massimo di 50.000 euro per le celebrazioni dei decennali delle Sezioni e fino a un massimo di 10.000 euro per le celebrazioni dei centenari dei Gruppi.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 ter. </span>Il contributo è concesso con la procedura a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino a esaurimento delle risorse.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 quater. </span>Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento quali, in particolare, le spese per l'acquisto di beni strumentali, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, l'animazione e l'intrattenimento, le pubblicazioni, le spese di ospitalità, il noleggio e montaggio attrezzature, il materiale celebrativo e pubblicitario.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 9, comma 144, L. R. 7/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 5/2025 . Per l'anno 2025 sono considerate ammissibili anche le domande presentate prima della data di entrata in vigore della L. R. 5/2025, anche per le spese già sostenute nel medesimo anno.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 2 quater aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2025</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Divulgazione della cultura della solidarietà per le nuove generazioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la divulgazione della cultura della solidarietà per le nuove generazioni, nonché tutte le attività di volontariato delle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, finalizzate al sostegno delle fasce sociali più fragili e a favore della comunità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ai fini del comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), per l'arricchimento dell'offerta formativa degli istituti scolastici, sulle seguenti tematiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>principi fondamentali della Repubblica;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>cultura e valorizzazione del territorio montano;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>storia della Grande guerra, del terremoto del 1976 e gesta del corpo regionale degli Alpini;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>attività di volontariato e cultura della solidarietà.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Ai fini del presente articolo, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e l'ANA attraverso Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 13/2018.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Azioni a favore della protezione civile e opere di volontariato)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione sostiene le attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia e per tali finalità incentiva:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'acquisizione della dotazione strumentale necessaria, con particolare attenzione agli interventi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>nonché le opere di volontariato a favore della collettività di cui all'articolo 29 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sensibilizzando altresì gli studenti e la cittadinanza riguardo all'importanza della partecipazione a tali attività.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con proprio provvedimento criteri e modalità per l'erogazione degli interventi previsti dal presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione favorisce esperienze formative e di volontariato presso le sezioni e i gruppi territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Diffusione delle tradizioni legate agli Alpini)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione incentiva lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all'ANA, anche attraverso la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi interessati da eventi culturali legati agli Alpini e l'organizzazione di seminari informativi culturali aperti alla collettività.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'approvazione di un apposito bando per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia, che producano studi ed elaborati inerenti all'attività storica e attuale del Corpo degli Alpini nell'Esercito italiano e dell'ANA.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 2 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Valorizzazione dei comprensori monumentali dedicati agli Alpini)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di comprensori monumentali siti sul territorio regionale a memoria del sacrificio degli Alpini avvenuto in occasione di fatti d'armi o operazioni belliche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), alla Direzione centrale competente in materia di polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, completa della relazione tecnico descrittiva dell'intervento e del quadro economico della spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il contributo è concesso con la procedura a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino a esaurimento delle risorse disponibili.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 9, comma 88, L. R. 12/2025</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6 ter</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi dei Gruppi)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la nuova costruzione, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento, la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, e il sostenimento delle spese legate all'adeguamento normativo nelle sedi delle Sezioni e dei Gruppi di competenza. Il contributo è ammesso per interventi di nuova costruzione esclusivamente nei casi in cui la sede originaria del Gruppo di competenza sia inclusa in zona classificata a pericolosità idraulica o rischio dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). Le sedi devono essere in locali di proprietà delle Sezioni regionali o dei Gruppi di competenza oppure in affidamento o locazione da parte delle amministrazioni comunali, delle parrocchie o enti ecclesiastici, o in convenzione, da parte di enti del terzo settore o di altri enti pubblici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, dall'1 settembre all'1 ottobre, al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana sul modello predisposto, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e della spesa prevista. Sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda e, comunque, successive alla data dell'1 gennaio 2026. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. I contributi sono concessi per un importo pari allo stanziamento totale a disposizione suddiviso tra i beneficiari in modo proporzionale al contributo richiesto entro i termini.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Sono consentite modifiche non sostanziali degli interventi anche qualora comportino una diversa qualificazione degli stessi, purché ammissibili ai sensi del comma 1, o che comportino una modifica nel numero in diminuzione degli interventi realizzati. In fase di rendicontazione il contributo può essere rideterminato, solo in diminuzione, nel caso di modifica degli interventi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili, conservando la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per la durata di un anno dalla data della domanda.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Al fine di garantire il rispetto del vincolo riguardo ai beni oggetto di incentivi, tali beni per un anno dalla data della domanda di contributo devono conservare la destinazione per la quale il finanziamento è stato erogato.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6 quater</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Divise per cori e bande alpini)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia volto all'acquisto di divise per i rispettivi cori e bande alpini, finalizzato al rinnovo delle stesse per assicurare un'adeguata uniformità delle dotazioni sul territorio regionale. Il contributo può essere concesso, per il tramite delle Sezioni che ne fanno richiesta, anche per l'acquisto delle divise dei rispettivi Gruppi di appartenenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le Sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia di cui al comma 1 presentano la domanda di contributo al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata di un elenco dei beni da acquistare e del preventivo di spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il contributo è concesso con la procedura a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, fino a esaurimento delle risorse.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del contributo.</p><strong>Correzioni effettuate d'ufficio:</strong><br><span style=""></span>Il presente articolo, indicato dall'art. 9, c. 164, L.R. 19/2025 come articolo 6 ter, è stato correttamente rinumerato come articolo 6 quater.<br>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 9, comma 164, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Programmazione degli interventi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, nonché le sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, predispone il programma delle azioni e degli obiettivi previsti dalla presente legge da perseguirsi a livello territoriale stabilendo contributi per:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>raduni regionali, provinciali e locali di particolare rilievo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e pubblicazioni per celebrare date rilevanti della storia del Friuli Venezia Giulia, delle nostre forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale, nonché della storia della Patria;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni finanziarie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del  decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Entrata in vigore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.</p></p></p></body></html>