Art. 5
(Azioni a favore della protezione civile e opere di volontariato)
1.
La Regione sostiene le attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia e per tali finalità incentiva:
a) l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento;
b) l'acquisizione della dotazione strumentale necessaria, con particolare attenzione agli interventi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio;
c) nonché le opere di volontariato a favore della collettività di cui all'
articolo 29 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sensibilizzando altresì gli studenti e la cittadinanza riguardo all'importanza della partecipazione a tali attività.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con proprio provvedimento criteri e modalità per l'erogazione degli interventi previsti dal presente articolo.
3. La Regione favorisce esperienze formative e di volontariato presso le sezioni e i gruppi territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia.