Art. 1
(Principi)
1. La Regione attua, promuove e sostiene attivitą dirette a diffondere, tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, valorizzare il patrimonio storico, culturale della memoria di eventi, tra i quali: la Grande guerra e il terremoto in Friuli Venezia Giulia del 1976.
2. La Regione, per attuare i principi di cui al comma 1, attraverso le attivitą svolte dalle sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia, promuove anche azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi, presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, in modo da garantire la conoscenza dei valori della democrazia e unitą nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.