1.
La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, nonché le sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, predispone il programma delle azioni e degli obiettivi previsti dalla presente legge da perseguirsi a livello territoriale stabilendo contributi per:
a) raduni regionali, provinciali e locali di particolare rilievo;
b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e pubblicazioni per celebrare date rilevanti della storia del Friuli Venezia Giulia, delle nostre forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale, nonché della storia della Patria;
c) cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità.