Art. 2
(Finalitą)
1.
La Regione riconosce la solidarietą e il sacrificio degli Alpini al fine di:
a) promuovere le numerose attivitą di aiuto, di supporto e di volontariato che da sempre ne caratterizzano l'operato;
b) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
c) diffonderne i valori storici, sociali e culturali, soprattutto tra le generazioni pił giovani e in etą scolastica.
2. La Regione riconosce il ruolo dell'ANA e delle sue sezioni territoriali in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano, in particolare nella realizzazione, anche in coordinamento con il Club alpino italiano (CAI), di interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e bivacchi, dei percorsi della rete escursionistica regionale e dei sentieri correlati alla memoria del Corpo degli Alpini e della Grande guerra, finalizzati anche alla fruizione pubblica, sociale e ricreativa degli stessi.
3. Ai fini della presente legge, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni, la Regione, gli enti del sistema regionale e gli enti locali considerano il ruolo e le attivitą svolte dalle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia in materia di valorizzazione e conservazione a beneficio della realtą sociale, economica e culturale del territorio.