1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 28/2007.
2. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).>>.