Art. 1
(Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022)
1.
Alle elezioni comunali del 2022 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di:
a) durata della votazione;
b) protocolli sanitari e di sicurezza, nonché altre disposizioni per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario, o comunque a ogni altra misura restrittiva sanitaria correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature è ridotto a un terzo.
3.
Nell'anno 2022, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum abrogativi nazionali, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.