Legge regionale 04 marzo 2022, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti.
Art. 1
 (Finalità)
1. In attuazione dell'articolo 4, comma primo, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), al fine di preservare il patrimonio castanicolo regionale dall'abbandono colturale e dalla perdita di varietà locali, la presente legge promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto dei territori collinari e montani del Friuli Venezia Giulia, nonché la creazione di nuovi frutteti nelle aree vocate.
Art. 2
 (Piano castanicolo regionale)
1. In conformità con i contenuti del Piano nazionale del settore castanicolo, il Piano castanicolo regionale, di seguito denominato Piano, è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali di sviluppo della castanicoltura da frutto, di salvaguardia delle varietà autoctone, di recupero della coltivazione secondo modelli sostenibili, nonché di incremento del prodotto e delle superfici coltivate.
2. Il Piano in particolare:
a) stabilisce i criteri per l'individuazione dei castagneti da frutto, ivi compresi quelli abbandonati e non in attualità di coltura, e individua i territori del Friuli Venezia Giulia nei quali sono situati i castagneti da frutto esistenti, nonché le aree vocate alla castanicoltura da frutto;
b) individua i criteri e le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'inventario castanicolo regionale quale sistema informativo territoriale in forma WEBGIS;
c) individua le migliori tecniche colturali per la valorizzazione e il recupero dei castagneti da frutto esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti intensivi con tecniche razionali, privilegiando l'utilizzo del germoplasma autoctono e le varietà maggiormente resistenti alle principali patologie;
d) effettua la ricognizione degli strumenti di sostegno già esistenti per la castanicoltura da frutto nell'ambito delle politiche nazionali e regionali relative allo sviluppo rurale;
e) indica le priorità e le linee di intervento regionale per il recupero dei castagneti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti in aree vocate;
f) individua i principi per la valorizzazione delle funzioni ambientali, paesaggistiche e sociali dei castagneti storici;
g) individua le attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e promozione necessarie alla valorizzazione del settore castanicolo, favorendo la collaborazione con i vivai forestali regionali e gli organismi pubblici e privati competenti in materia.
3. Il Piano è predisposto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) avvalendosi del Tavolo tecnico castanicolo regionale, che è composto da funzionari regionali, esperti del settore e rappresentanti degli enti di ricerca, con particolare riferimento alle Università di Udine e Trieste. Il Tavolo è costituito con decreto del Direttore del Servizio competente di ERSA. La partecipazione al Tavolo è gratuita.
4. Il Piano è adottato da ERSA previa consultazione dei portatori di interesse pubblici e privati.
5. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, previo parere della competente Commissione consiliare.
6. Il Piano ha validità settennale e può essere aggiornato, anche prima della scadenza, con le stesse modalità stabilite per l'approvazione.
Art. 3
 (Contributi per la valorizzazione dei castagneti da frutto)
2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla positiva conclusione dei procedimenti, qualora previsti dalla normativa di settore, che si concludono con un'autorizzazione o un atto di assenso comunque denominato e che sono necessari alla gestione agronomica dei castagneti da frutto.
3. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare una o più tipologie dei contributi di cui al medesimo comma 1. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
Art. 7
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si provvede mediante prelievo di 200.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.