1.
Nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'articolo 2, ai fini dell'emanazione dei bandi di cui all'articolo 3, comma 3:
a) per castagneti da frutto abbandonati e non in attualità di coltura si intendono i castagneti da frutto, ancorché classificati come bosco, che, per la sospensione delle cure colturali, presentano riduzione del numero di piante innestate e invasione spontanea di vegetazione arbustiva e arborea;
b) per nuovi impianti di castagneti da frutto si intendono gli impianti costituiti con specie e ibridi appartenenti al genere Castanea con densità superiore a 150 piante a ettaro;
c) con deliberazione della Giunta regionale, su proposta di ERSA, sono individuati i territori in cui sono situati i castagneti da frutto esistenti e sono stabiliti i criteri di individuazione delle aree vocate alla castanicoltura da frutto, i criteri tecnici minimi per il recupero dei castagneti esistenti e per la realizzazione dei nuovi impianti, nonché le pratiche agronomiche necessarie ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 4.