Art. 4
(Azioni di promozione delle filiere castanicole)
1. La Regione promuove la castanicoltura da frutto e le filiere castanicole nei propri piani e programmi relativi allo sviluppo delle politiche agricole e favorisce l'individuazione, negli atti normativi che disciplinano la concessione di contributi, di criteri di priorità per la valorizzazione del patrimonio storico, etnografico e culturale castanicolo anche in chiave turistico ricreativa, nonché per la concentrazione dell'offerta di prodotto attraverso realtà associative.