Legge regionale 04 marzo 2022, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti.
Art. 3
 (Contributi per la valorizzazione dei castagneti da frutto)
2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla positiva conclusione dei procedimenti, qualora previsti dalla normativa di settore, che si concludono con un'autorizzazione o un atto di assenso comunque denominato e che sono necessari alla gestione agronomica dei castagneti da frutto.
3. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare una o più tipologie dei contributi di cui al medesimo comma 1. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.