1. In attuazione dell'
articolo 4, comma primo, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), al fine di preservare il patrimonio castanicolo regionale dall'abbandono colturale e dalla perdita di varietà locali, la presente legge promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto dei territori collinari e montani del Friuli Venezia Giulia, nonché la creazione di nuovi frutteti nelle aree vocate.