1.
Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 7, per le attività disciplinate dalla presente legge continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui alla legge regionale 25/1996, oltre alle seguenti disposizioni:
a) nell'azienda ittituristica che prevede attività di ospitalità, preparazione e somministrazione di pasti per un numero non superiore a 10 posti a tavola, il locale cucina può coincidere con la cucina domestica e può essere diverso da quello dove risiede l'imprenditore; in tal caso dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, applicabili a locali a uso abitativo, nonché le disposizioni in materia di igiene degli alimenti;
b) è sempre consentito l'uso dell'attrezzatura della cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio comune per il consumo dei pasti e/o spuntini.