Capo III
Modifiche alla legge regionale 25/1996 in tema di agriturismo
Art. 8
(Modifiche alla legge regionale 25/1996 in tema di agriturismo)
1.
Alla legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 le parole <<
ed acquacoltori>> sono soppresse;
b)
all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<
di acquacoltura e di pesca>> sono soppresse;
2)
il comma 2 è abrogato;
3)
al comma 3 le parole <<
di acquacoltura e di pesca>> sono soppresse;
4)
alla lettera c) del comma 5 le parole <<
, nonché alle aziende ittituristiche>> sono soppresse;
5)
il comma 9 è abrogato;
c)
il comma 2 bis dell'articolo 5 è abrogato.