Legge regionale 04 marzo 2022, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.
Capo I
 Oggetto e finalità
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) imprenditore ittico: il soggetto definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), che esercita l'attività di pesca professionale o di acquacoltura come definite rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
f) manufatti della tradizione locale: le costruzioni tipiche del contesto storico-culturale del territorio costiero, lagunare e fluviale della regione quali, a titolo esemplificativo, casoni, capanni, bilance da pesca e manufatti assimilabili, di proprietà dell'impresa o in uso;
j) unità da diporto: le costruzioni destinate alla navigazione da diporto come definite dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
k) distretto di pesca nord Adriatico: l'area individuata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico).