Art. 5
(Esercizio delle attivitā di ricezione e ospitalitā in acquacoltura)
1. Rientrano nelle attivitā connesse all'acquacoltura le attivitā di ricezione e ospitalitā esercitate dall'imprenditore ittico nei limiti previsti dall'
articolo 2135 del codice civile attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietā rispetto all'attivitā di acquacoltura che deve comunque rimanere principale.
2. Il carattere di principalitā dell'attivitā di acquacoltura rispetto a quella di ricezione e ospitalitā si intende realizzato quando, in queste ultime, vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attivitā di acquacoltura e il tempo-lavoro impiegato nell'attivitā di acquacoltura č superiore a quello impiegato nella ricezione e ospitalitā.
3. Rientrano nell'attivitā di ricezione e ospitalitā l'organizzazione di attivitā escursionistiche con mezzi nautici e il nolo di mezzi nautici. In tali casi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 5.