Legge regionale 04 marzo 2022 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

FVG PLUS SpA.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Capo I

Gestione coordinata degli strumenti agevolativi

Art. 1

(FVG PLUS SpA)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata FVG PLUS SpA, e a partecipare al capitale della medesima, al fine di gestire e attuare le politiche regionali, sia nei confronti delle imprese, sia dei privati cittadini, ottimizzando la gestione dei vari strumenti agevolativi in sinergia con Friulia SpA.

2. La società FVG PLUS SpA prevista al comma 1 rispetta i requisiti richiesti per la sua qualificazione quale società in house della Regione.

3. La società di cui al comma 1 può essere compartecipata direttamente da Friulia SpA nella misura massima del 20 per cento. Con deliberazione della Giunta regionale, Friulia SpA può essere autorizzata a procedere alla costituzione della società con la condizione di prevedere, già in sede di costituzione, un aumento di capitale riservato alla Regione al valore nominale in modo da garantire il rispetto di quanto previsto nel comma 2 e nel primo periodo del presente comma.

4. La nuova società ha ad oggetto:

a) la gestione di agevolazioni e contributi, relativi sia a fondi statali, sia a fondi regionali e sia a fondi strutturali europei, quali servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate istituzionalmente dalla Regione;

b) lo svolgimento del ruolo di segreteria unica del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);

c) la gestione degli strumenti finanziari attivabili in favore delle PMI e start up innovative;

d) la gestione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa));

e) l'animazione dei processi di sviluppo della cultura finanziaria delle microimprese;

f) il supporto delle strutture regionali attraverso l'assistenza e la consulenza tecnica per la gestione delle crisi aziendali;

f bis) il supporto tecnico delle strutture regionali per l'analisi e la valorizzazione delle buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e per il coordinamento della rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione;

g) la gestione dello strumento finanziario per le operazioni di microcredito a favore delle famiglie previsto all'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità);

h) il rilascio di garanzie a favore di terzi.

(1)

5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale delineato al comma 4, la società FVG PLUS SpA è autorizzata al compimento di operazioni straordinarie, con particolare riferimento all'acquisizione di rami di azienda.

Note:

Lettera f bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 9, L. R. 14/2023

Art. 2

(Controllo analogo)

1. La società FVG PLUS SpA è sottoposta al controllo analogo da parte della Regione che lo esercita nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale in materia di esercizio del controllo analogo sulle società in house possedute dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 bis

(Contributo al funzionamento)

(1)

1. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il complessivo perseguimento dell'oggetto sociale della società, l'Amministrazione regionale eroga annualmente a FVG PLUS SpA un contributo in conto esercizio a titolo di finanziamento per servizi di interesse generale. L'ammontare del contributo annuale è stabilito con legge regionale di stabilità.

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 3

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 1, relativamente alle spese di sottoscrizione delle quote del capitale sociale della costituenda società, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. L'importo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2021 ed accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

4. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Capo II

Norme finali

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.