Legge regionale 04 marzo 2022, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025

FVG PLUS SpA.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Capo I
 Gestione coordinata degli strumenti agevolativi
Art. 1
 (FVG PLUS SpA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata FVG PLUS SpA, e a partecipare al capitale della medesima, al fine di gestire e attuare le politiche regionali, sia nei confronti delle imprese, sia dei privati cittadini, ottimizzando la gestione dei vari strumenti agevolativi in sinergia con Friulia SpA.
2. La società FVG PLUS SpA prevista al comma 1 rispetta i requisiti richiesti per la sua qualificazione quale società in house della Regione.
3. La società di cui al comma 1 può essere compartecipata direttamente da Friulia SpA nella misura massima del 20 per cento. Con deliberazione della Giunta regionale, Friulia SpA può essere autorizzata a procedere alla costituzione della società con la condizione di prevedere, già in sede di costituzione, un aumento di capitale riservato alla Regione al valore nominale in modo da garantire il rispetto di quanto previsto nel comma 2 e nel primo periodo del presente comma.
4. La nuova società ha ad oggetto:
a) la gestione di agevolazioni e contributi, relativi sia a fondi statali, sia a fondi regionali e sia a fondi strutturali europei, quali servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate istituzionalmente dalla Regione;
c) la gestione degli strumenti finanziari attivabili in favore delle PMI e imprese in fase di avviamento;
d) la gestione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa));
e) l'animazione dei processi di sviluppo della cultura finanziaria delle microimprese;
f) il supporto delle strutture regionali attraverso l'assistenza e la consulenza tecnica per la gestione delle crisi aziendali;
f bis) il supporto tecnico delle strutture regionali per l'analisi e la valorizzazione delle buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e per il coordinamento della rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione, nonché alle persone alla ricerca di reinserimento lavorativo;
g) la gestione dello strumento finanziario per le operazioni di microcredito a favore delle famiglie previsto all'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità);
h) il rilascio di garanzie a favore di terzi.
Note:
1 Lettera f bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 9, L. R. 14/2023
2 Parole aggiunte alla lettera f bis) del comma 4 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2024
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2024
5 Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 7/2025
Art. 2 bis
1. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il complessivo perseguimento dell'oggetto sociale della società, salvo quanto specificamente previsto all’articolo 78 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), in materia di delega della gestione dei contributi casa, l'Amministrazione regionale eroga annualmente a FVG PLUS SpA un contributo in conto esercizio a titolo di finanziamento per servizi di interesse generale. L'ammontare del contributo annuale è stabilito con legge regionale di stabilità. Il contributo è erogato in via anticipata, previa presentazione del bilancio previsionale annuale e verifica della conformità dello stesso con il piano industriale approvato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 29, L. R. 7/2024
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 12/2025
Art. 3
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 1, relativamente alle spese di sottoscrizione delle quote del capitale sociale della costituenda società, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.