Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2022.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2022 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2021.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2022 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2022 ed entro il 31 marzo 2023.
6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2023 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
10. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 della medesima, tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1 della medesima, per gli anni 2022-2024 è riservata all'Università degli studi di Trieste e all'Università degli studi di Udine una quota pari a 55.000 euro annui per ciascun ente a sostegno dei corsi di laurea nell'ambito di Scienze dell'Educazione e di Scienze della Formazione primaria finalizzati alla copertura del fabbisogno di docenti della scuola dell'infanzia e primaria e di educatori nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di università, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa delle attività da finanziare. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa complessiva di 330.000 euro, suddivisa in ragione di 110.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nella misura fissata al comma 17, a favore delle Istituzioni scolastiche di seguito indicate:
a) ISIS "Dante Alighieri" di Gorizia;
b) Istituto Comprensivo di Spilimbergo.
14. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 13 devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal "Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2021, n. 473 (Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa e riparto delle risorse).
15. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 13 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
16. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. (Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e successive modificazioni.
18. Al fine di coordinare temporalmente il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33 della legge regionale 13/2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 26 marzo 2021, con i piani triennali dell'offerta formativa delle scuole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui agli articoli 34 e 37 della medesima legge regionale 13/2018 per l'anno scolastico 2024/2025.
21. Per le finalità di cui agli articoli 34 e 37 della legge regionale 13/2018 e di cui al comma 18 si provvede, per l'anno 2024, a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario con obbligo di restituzione per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura di 680.000 euro a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell'immobile denominato Purnama House di Duino da destinare a casa dello studente.
23. La domanda per il finanziamento è presentata al Servizio regionale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, unitamene alla relazione descrittiva dell'intervento da realizzare e ad una proposta di piano di rientro.
24. La concessione del finanziamento è subordinata all'approvazione del piano di rientro del finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
25. La restituzione del finanziamento è prevista a decorrere dal 2023 sulla base del piano di cui al comma 23.
26. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa 680.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
27. Le entrate derivanti dal comma 22 sono accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2023, a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste nella misura di 400.000 euro a valere per l'anno 2022 per l'acquisto di un nuovo simulatore di navigazione, necessario per l'acquisizione delle certificazioni obbligatorie da parte degli allievi ufficiali dell'Accademia medesima e di altri operatori del settore.
29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di apprendimento permanente, corredata del preventivo di spesa e di una relazione contenente una descrizione tecnica dell'attrezzatura che si intende acquisire con il finanziamento e delle attività a cui la stessa è destinata. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
31. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le medesime finalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022 al Comune di San Vito al Tagliamento per l'importo di 15.000 euro e al Liceo Scientifico statale "G. Marinelli" di Udine per l'importo di 7.000 euro.
33. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 32 presentano domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.
34. La concessione del contributo è disposta con le modalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo per l'anno scolastico 2021/2022. È autorizzata l'erogazione in via anticipata del contributo con il decreto di concessione, che stabilirà anche i termini di rendicontazione.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
36. Ai fini della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 10.000 euro per attività che mirino a garantire la piena ed effettiva partecipazione dei giovani alla crescita economica e sociale della comunità di riferimento.
37. Le attività di cui al comma 36 sono finalizzate a sviluppare la consapevolezza della cittadinanza europea e devono afferire alternativamente ai settori dell'apprendimento, della creatività, dell'innovazione, delle pari opportunità, della tutela dell'ambiente, dello sport o della cultura.
38. A partire dall'1 febbraio 2022, possono presentare domanda per i contributi di cui al comma 36 i soggetti privati non aventi scopo di lucro il cui legale rappresentante sia un giovane di età massima di 36 anni non compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge che possano documentare di aver svolto attività rivolta ai giovani nell'ultimo quinquennio.
40. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
42. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2022 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei soggetti di cui al comma 38. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:
a) spese di viaggio, di vitto e di alloggio;
b) spese per il personale qualora venga assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa;
c) spese per l'acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria, esclusa la spesa per il riscatto, di beni strumentali e di beni consumabili, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;
d) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati esclusivamente per l'iniziativa;
e) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;
f) spese promozionali e pubblicitarie, spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, spese per affissioni, spese di stampa, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
g) spese per ingressi a musei, concerti, parchi e manifestazioni artistiche e culturali, spese per iscrizioni a gare e competizioni in campo sportivo, artistico e culturale;
h) spese per compensi, anche sportivi o culturali, ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'iniziativa e che risultano indispensabili e correlate all'iniziativa stessa;
i) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del beneficiario;
j) spese per premi in denaro, buoni spesa, borse di studio e iscrizioni a corsi;
k) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;
l) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario quali canoni di locazione della sede legale e delle sedi operative; spese telefoniche; spese relative al sito internet e spese postali; spese di cancelleria; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario nel limite massimo del 20 per cento del contributo concesso.
43. Non sono in ogni caso ammissibili le spese: per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati; per oneri finanziari, ammende, penali, interessi e sanzioni; di costituzione dell'associazione; per liberalità, necrologi, doni, omaggi, nonché altre spese prive di una specifica destinazione.
44. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1. (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg, un contributo straordinario a favore delle Bande musicali del Friuli Venezia Giulia finalizzato a sostenere e rafforzare le iniziative e le attività volte alla promozione della cultura musicale nelle scuole primarie della regione riferite all'anno scolastico 2022-2023.
46. Il contributo di cui al comma 45 è ripartito da ANBIMA Fvg a favore delle Bande musicali del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui al successivo comma 47 per i corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie organizzati e svolti dalle Bande medesime, in convenzione o accordo con i singoli istituti comprensivi.
48. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio strumenti e attrezzature musicali, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze, materiale di consumo e materiale didattico.
49. ANBIMA Fvg rendiconta le spese sostenute dalle Bande musicali secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.
50. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
51. L'Amministrazione regionale, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, derivanti dalla pandemia da COVID-19, è autorizzata ad erogare in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico attivati nell'anno 2022 nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione.
52. Al fine di agevolare la fruizione del contributo di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare uno specifico accordo o convenzione con gli ordini regionali di categoria, al fine di concordare un costo/ora di massima delle prestazioni professionali offerte alle famiglie.
54. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.
55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1 Nell'avviso di rettifica, pubblicato nel B.U.R. dd. 19/1/2022, n. 3, è segnalato che il testo del comma 13 dell'articolo 7 della L.R. 24/2021 trasmesso dalla Presidenza del Consiglio regionale contiene errori materiali. Il testo corretto del comma 13 dell'articolo 7 è nuovamente pubblicato.
2 Nel B.U.R. dd. 19/1/2022, n. 3 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui al comma 19 del presente articolo le parole "55 settembre" sono sostituite dalle parole "28 settembre".
3 Parole soppresse al comma 47 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
4 Parole aggiunte al comma 47 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
5 Parole sostituite al comma 47 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
6 Comma 52 bis aggiunto da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
7 Parole sostituite al comma 53 da art. 48, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022