Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2022.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al fine di finanziare le iniziative culturali di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), è allocata la somma complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024.
3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì finanziate le iniziative progettuali realizzate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, selezionate con procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa emanazione di uno o più avvisi pubblici, disciplinati dal regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, della medesima legge regionale 16/2014, in cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato agli avvisi dal regolamento. Alle procedure di concessione dei finanziamenti si applica l'articolo 32 bis, commi 1 e 1 ter, della legge regionale 16/2014.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 500.000 euro per l'anno 2022, 600.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.
6. Per le finalità di cui al comma 5 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
7. In via transitoria, per l'anno 2022, l'Amministrazione regionale sostiene i Musei individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei Musei medesimi.
8. Le risorse stanziate per l'anno 2022 per la concessione dei contributi a sostegno dei Musei vengono ripartite tra i Musei di cui al comma 7 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
9. Per le finalità di cui al comma 7 i Musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2022 e di un prospetto delle relative spese.
10. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
11. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.
12. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
14. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e di cui al comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
15. In via transitoria l'Amministrazione regionale sostiene gli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.
16. Le risorse stanziate per la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei vengono ripartite tra gli Ecomusei di cui al comma 15 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
18. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
19. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.
20. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
21. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, se generate nell'anno di presentazione della domanda e pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:
a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;
b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;
c) spese generali di funzionamento, nel limite dell'80 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per il pagamento dei canoni di locazione, della fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive, spese per il noleggio o canoni di locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni di consumo e servizi acquistati, ovvero spese relative a beni noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, con riferimento ai relativi canoni a esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.
22. Per le finalità di cui ai commi 15 e 16 è destinata la spesa complessiva di 1.140.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 380.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al soggetto gestore del Cluster regionale cultura e creatività di cui all'articolo 7, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per sostenere le spese relative all'organizzazione e alla realizzazione della prima edizione della Fiera regionale della cultura e creatività.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammesse a contributo anche spese già sostenute alla data di presentazione della domanda.
25. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.
27. In attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), la Direzione centrale competente in materia di beni culturali accerta negli anni 2022, 2023 e 2024 le entrate corrispondenti al rimborso forfetario riconosciuto dal competente organo ministeriale previsto da detti accordi.
30. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 13/2021, con riferimento alle entrate spettanti in attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui al comma 27, è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.
31. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 13, della legge regionale 13/2021, come sostituito dal comma 28, con riferimento alle entrate spettanti in attuazione degli accordi di collaborazione conclusi con il Ministero della cultura di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 13/2021, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.
33. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 25, della legge regionale 29/2018, anche in relazione a quanto disposto dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
34. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento presentano le domande di contributo per l'anno 2022 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2021 e il 31 gennaio 2022.
35. Per le finalità di cui al comma 34 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
36. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
37. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 21, 22 e 22 bis, della legge regionale 13/2019, in relazione alle modifiche disposte dal comma 36, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
39. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.
41. Per le finalità di cui al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 40, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Aquileia per un progetto di allestimento, sistemazione e promozione del materiale museale della Prima Guerra Mondiale della Casa Terza Armata del Sacrario di Redipuglia, al fine del trasferimento dello stesso in altra sede che ne consenta la musealizzazione e l'accesso al pubblico, durante il periodo dei lavori di ristrutturazione che interesseranno l'immobile di Redipuglia.
43. Per le finalità di cui al comma 42 il Comune di Aquileia presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di cultura, apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del progetto e il relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
44. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.
45. Alla legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 (Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale), sono apportate le seguenti modifiche:
46. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 7/2021, come aggiunto dal comma 45, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.
48. Per le finalità di cui al comma 3 ter dell'articolo 16 della legge regionale 2/2016, come inserito dal comma 47, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria posti in capo all'Amministrazione regionale, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
49. Per le finalità di cui al comma 3 quater dell'articolo 16 della legge regionale 2/2016, come inserito dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
50. In considerazione della rilevanza delle attività e della pratica sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile con particolare riferimento ai soggetti disabili, l'Amministrazione regionale approva il Programma regionale annuale di finanziamento in materia di sostegno e promozione dello sport giovanile e delle persone con disabilità.
53. I bandi definiscono, in particolare, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, l'intensità e la misura del finanziamento e le modalità di erogazione del medesimo.
55. Per le finalità di cui ai commi 50 e 51 è destinata la spesa di 1.025.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.
56. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 34, lettera a), L. R. 15/2022
2 Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 34, lettera b), L. R. 15/2022
3 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 26, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 26, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5 Parole sostituite al comma 51 da art. 6, comma 39, lettera a), L. R. 13/2023
6 Parole aggiunte al comma 52 da art. 6, comma 39, lettera b), L. R. 13/2023
7 Comma 53 bis aggiunto da art. 6, comma 39, lettera c), L. R. 13/2023
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 14/2023
9 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 14/2023
10 Parole sostituite al comma 17 da art. 6, comma 10, L. R. 14/2023
11 Parole sostituite alla lettera a) del comma 51 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12 Parole sostituite al comma 52 da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
13 Parole sostituite al comma 53 bis da art. 6, comma 11, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14 Parole sostituite al comma 54 da art. 6, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
15 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 18, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.