Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2022.
Art. 2
 (Attività produttive)
2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata da FinReCo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
5. Per le finalità di cui all'articolo 72 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Le richieste di rimborso dei "voucher "TUReSTA in FVG", di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2021, n. 085/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso dei "Voucher TUReSTA in FVG" a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), presentate dopo il 30 novembre 2021, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2022.
7. Per le finalità previste dal comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso, previa presentazione di apposita domanda al Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive e turismo, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
12. Sono delegate, anche parzialmente, al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici come individuati con deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1375, a valere sulle assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 69/2021, nonché concernenti la concessione di contributi alle imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, a valere sulle assegnazioni statali di cui all'articolo 26 del medesimo decreto legge 41/2021.
15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
17. L'attività di coordinamento e attuazione del progetto di cui al comma 16 è affidata a PromoTurismoFVG nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente. Al fine di permettere un monitoraggio sull'attuazione del progetto da parte del Consiglio regionale, i risultati di tali attività sono comunicati annualmente da PromoTurismoFVG alla Commissione consiliare competente in materia di turismo.
18. Per le finalità di cui ai commi 16 e 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
19. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:
20. Per le finalità di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 12/2002, come modificati dal comma 19, lettere b), c) e d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
21. Le domande presentate a valere sul bando approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo, del 15 ottobre 2021, n. 2505/PROTUR, non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2021, sono finanziate con le risorse stanziate per l'anno 2022.
22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
23.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)), le parole <<, per l'esercizio dell'attività nel corso dell'anno 2021,>> sono soppresse.

24. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
26. In conseguenza di quanto disposto dal comma 25, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è destinata la spesa di 271.450 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
30. Le assegnazioni di cui al comma 27 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
31. Per le finalità di cui al comma 27, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022, di 300.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
32. Per le finalità di cui al comma 27, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) un finanziamento per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile "ex Tessitura Carnica" in Comune di Villa Santina, funzionali alla realizzazione di spazi modulari destinati a più imprese.
36. Il finanziamento di cui al comma 33 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 33 non supera comunque l'importo di 1.500.000 euro.
37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 250.000 euro per l'anno 2022, di 750.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
40. Il finanziamento di cui al comma 38 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 38 non supera comunque l'importo di 700.000 euro.
41. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
42. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 100.000 euro per l'anno 2022, di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro per il 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
43. Al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica nei territori montani di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di immobili per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stessi, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi tali immobili per un periodo non inferiore a 10 anni.
44. Con regolamento di attuazione sono individuati modalità e termini di concessione dell'incentivo di cui al comma 43.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo al Comune di Udine per il completamento dei lavori di realizzazione, nel complesso del mercato agroalimentare all'ingrosso di Udine, di adeguate strutture logistiche, attrezzate e climatizzate.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui comma 75.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo alla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per finanziare il programma degli interventi di completamento e adeguamento del Centro Servizi e la realizzazione delle necessarie infrastrutture, anche a copertura delle spese sostenute dall'1 gennaio 2021.
50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata dalla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. al Servizio competente in materia di commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e dei relativi costi di realizzazione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo a PromoTurismoFVG per la preparazione e organizzazione di quanto necessario allo svolgimento delle gare su ghiaccio nell'ambito dell'European Youth Olympic Festival (EYOF) 2023.
53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata da PromoTurismoFVG al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2022 e di 700.000 di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
55. La Regione riconosce e valorizza la diffusione della cultura faunistica regionale e promuove il turismo eco - sostenibile.
56. Per le finalità di cui al comma 55 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni proprietari delle aree faunistiche a valere sull'annualità 2022 un contributo straordinario per operazioni di manutenzione straordinaria delle strutture funzionali al contenimento della fauna.
57. Per le finalità di cui al comma 56 i Comuni interessati presentano domanda, entro il 31 marzo 2022, al Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo corredata di una relazione illustrativa delle attività inerenti le operazioni di manutenzione straordinaria delle strutture funzionali al contenimento della fauna e relativo preventivo di spesa.
59. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
60. L'Amministrazione regionale favorisce l'accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità o ridotta mobilità istituendo una misura contributiva in favore degli enti pubblici e privati proprietari o gestori di spiagge o altre aree sportive ovvero parchi attrezzati o altre aree destinate ad attività sportive o ricreative all'aperto, ubicati nel territorio regionale per realizzare opere dirette a consentire l'accesso alle strutture e la fruizione delle stesse e per il connesso acquisto di attrezzature.
61. Ai fini di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 maggio 2022, con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione attività produttive e turismo corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento. Con decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
62. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo "una tantum" alle ditte e alle imprese artigiane che producono ori, smalti e vetri per mosaici con sede in Friuli Venezia Giulia, a titolo di parziale ristoro, conseguente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo, nonché i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.
66. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
67. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF) un finanziamento, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a migliorare, nell’ambito delle aree degradate destinate alle attività produttive situate nel distretto della sedia e cividalese, il clima per le imprese, in particolare del settore legno arredo e finalizzata ad ammodernare e sviluppare la base industriale, favorire l’incremento dell’occupazione anche mediante l’ottimizzazione dei processi formativi e l’evoluzione delle modalità produttive.
68. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 67 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per il suo uso o vendita è commisurato al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
70. Il finanziamento di cui al comma 67 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 67 non supera comunque l'importo di 6.500.000 euro.
71. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 e successive modificazioni e integrazioni. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale (COSEF), di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
72. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 6.500.000 euro, suddivisa in ragione rispettivamente di 500.000 euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
73. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 85, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo, al fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile è attribuita la dotazione complessiva di 8.500.000 euro per il triennio 2022-2024.
74. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 8.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.
75. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1 Parole sostituite al comma 65 da art. 16, comma 1, L. R. 8/2022
2 Parole soppresse al comma 65 da art. 16, comma 1, L. R. 8/2022
3 Parole sostituite al comma 67 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 15/2022
4 Parole sostituite al comma 69 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 15/2022