Art. 12
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento dell'attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici (NUVV) di cui all'
articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), rafforzandone l'attività di assistenza e di supporto tecnico-metodologico nelle fasi di formulazione, valutazione e monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 233.010 euro suddivisa in ragione di 93.010 euro per l'anno 2022 e 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 3.