Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1.
L'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

4.
Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono abrogate.

5.
L'articolo 20 della legge regionale 18/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Assunzione del personale non dirigente)
1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità:
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;
b) mobilità di Comparto;
c) mobilità intercompartimentale;
2. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico può, altresì, avvenire, in alternativa alla previsione di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, mediante le progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura comparativa secondo la disciplina definita dalle singole amministrazioni.>>.

9.
Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è sostituito dal seguente:

10. Gli Enti di decentramento regionale, di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a cui è attribuita la competenza esclusiva in materia di edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, nonché la gestione dei relativi immobili adibiti a edifici scolastici, possono concedere in uso gli impianti sportivi di pertinenza, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive degli istituti scolastici, nonché delle modalità attuative previste per gli istituti stessi dalla normativa nazionale, a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, anche mediante accordi con i Comuni proprietari.
11. Gli Enti di decentramento regionale possono altresì concedere in uso le pertinenze destinate a uso diverso da quello sportivo, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'attività didattica degli istituti scolastici, nonché delle modalità attuative previste per gli istituti stessi dalla normativa nazionale, a soggetti terzi per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti.
12. L'Ente di decentramento regionale competente per territorio disciplina con regolamento l'uso degli immobili di cui ai commi 10 e 11. Nel regolamento sono stabilite, in particolare, le tipologie di tariffa, le agevolazioni e le eventuali esenzioni.
13. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 12, gli Enti di decentramento regionale sono autorizzati ad applicare le tariffe adottate dall'Unione territoriale intercomunale a cui sono subentrati.
14. Il termine di rendicontazione delle risorse concesse al Comune di Azzano Decimo ai sensi dell'articolo 11, commi da 35 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del cofinanziamento a carico dell'ente, nonché di trasmissione della dichiarazione attestante gli oneri complessivamente sostenuti per l'intervento denominato "ampliamento, ristrutturazione, adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria Cesare Battisti" è fissato al 31 dicembre 2024.
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 19, comma 1, lettera h), L. R. 9/2023
2 Comma 8 abrogato da art. 19, comma 1, lettera h), L. R. 9/2023