Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
3.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 (Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità), è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Pianificazione dell'interporto di Cervignano)
1. Alla scadenza del periodo decennale di efficacia del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, la pianificazione dell'interporto viene attuata mediante l'approvazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, su proposta della società per azioni prevista dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), la quale vi provvede conformemente agli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione regionale in qualità di concedente.
2. L'accertamento della compatibilità del PAC adottato con il Piano territoriale regionale, con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, nonché con il Piano regolatore generale comunale, vigenti e adottati, è effettuato di concerto dal Comune e dalla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 1 ed è oggetto di atto d'intesa ovvero di accordo di programma ai sensi della disciplina regionale vigente. Qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con i suddetti piani e strumenti di pianificazione, la Regione promuove il superamento di tale contrasto indicando le opportune modifiche del PAC o del piano regolatore generale comunale, nell'ambito dell'intesa o dell'accordo di programma.
3. Fino all'approvazione del PAC di cui al comma 1 conservano efficacia le previsioni del vigente Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 o sua variante.>>.

6. Per le finalità di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Andreis presenta al Servizio competente istanza motivata volta alla conferma del finanziamento, corredata di un cronoprogramma finanziario e dei lavori aggiornato. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
7. In attuazione delle disposizioni previste dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare dall'articolo 9, comma 1, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, il quale prevede, tra le riforme abilitanti, l'istituzione di uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, Regioni e Città metropolitane, è istituito presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, in deroga alle disposizioni della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), una struttura di missione dedicata alle procedure d'appalto denominata <<Ufficio per le procedure d'appalto>> alle dirette dipendenze del Direttore centrale che ne assume la Direzione.
10. All'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;
b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;

17. All'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 Parole aggiunte al comma 14 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 13/2022
2 Parole sostituite al comma 15 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2022
3 Comma 15 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
4 Comma 15 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
5 Comma 15 quater aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
6 Comma 15 quinquies aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
7 Comma 16 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 13/2022
8 Parole aggiunte al comma 13 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Parole aggiunte al comma 14 da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.