Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
2. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 1, si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive affidate ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), e comma 3, lettere b) ed e), della legge regionale 14/2002, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).
3. Gli importi corrisposti a titolo di deposito cauzionale o di garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), in relazione ai riconoscimenti dell'uso dell'acqua e alle concessioni preferenziali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sia già stata effettuata la ricognizione degli utenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 11/2015, non sono soggetti all'adeguamento agli importi previsti dall'articolo 46, comma 5 bis, della medesima legge regionale 11/2015.
5.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), la parola <<quattro>> è sostituita dalla seguente: <<sei>>.

7. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
b) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:
9. Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 4 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

10.
Al comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale luglio 2015, n. 18 (Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo le parole <<Agli amministratori di forme associative di Enti locali, con esclusione dei consorzi,>> sono aggiunte le seguenti: <<degli enti pubblici economici>>.

11. Con riferimento alle modifiche introdotte dai commi 9 e 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AUSIR provvede ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni normative.
13. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'AUSIR e in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni normative, il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di insediamento dei nuovi organi.