Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)
1.
Ovunque ricorrano nella legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le parole <<Comunità montane>> ovvero <<Comunità montana>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comunità di montagna>>.

3. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2022-2023, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.
5. Il termine per la conclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 38 della legge regionale 6/2008, pendenti a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, è sospeso dalla data del ricevimento, da parte dell'ufficio competente a irrogare la sanzione, della richiesta di audizione personale dell'interessato fino al giorno della sua audizione.