Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024
Art. 11
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Al comma 1 ter dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole <<, a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano stesso>> sono soppresse.
2. All'articolo 57 ter della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica dopo le parole <<demanio marittimo>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio>>;
b)
al comma 1 dopo le parole <<pregresso utilizzo>> sono inserite le seguenti: <<senza titolo>> e dopo le parole <<alla legge regionale 10/2017>> sono inserite le seguenti: <<ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio>>.
<<a) rilascio di concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati dopo l'1 gennaio 2022 per la realizzazione di opere sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;>>.
5. I terreni acquisiti dai Comuni con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), con destinazione a verde pubblico, possono essere destinati alle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani).