Art. 10
(Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)
1.
Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo dopo le parole <<
è collocato in aspettativa senza assegni>> sono aggiunte le seguenti: <<
salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative>>;
b)
il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<
Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.>>.
4. Al fine di promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia, in seguito alle Conferenze regionali sulla tutela delle minoranze linguistiche tenutesi nel 2021 e alla pubblicazione dei relativi atti, il Presidente del Consiglio regionale convoca nel 2022 una tavola rotonda di incontro e confronto sulle conclusioni delle tre Conferenze regionali, finalizzata alla condivisione delle buone pratiche emerse e alla ricerca dei punti di interesse comune.
5. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della tavola rotonda di cui al comma 4 sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai Capigruppo, in collaborazione con la struttura competente in materia di lingue minoritarie.