Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024
Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Con riferimento al bando 2019 di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono confermati i contributi concessi dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. per il finanziamento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio), per lo svolgimento nell'anno 2022 delle medesime iniziative.
2. In deroga all'articolo 27, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. , le imprese beneficiarie dei contributi di cui al comma 1 presentano la rendicontazione delle spese entro il 31 ottobre 2022.
3. In deroga all’articolo 27, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. , i termini di conclusione delle iniziative di cui all’ articolo 100, comma 1, lettera a), della legge regionale 29/2005 , prorogati e non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ulteriormente prorogati di sei mesi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto 15 settembre 2020, n. 2250/PROTUR, ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), finalizzato al cofinanziamento dei servizi di trasporto rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita, per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2021/2022.
5. Per le finalità di cui al comma 4 PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale attività produttive e turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di conferma del contributo già concesso per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2021/2022.
6.
Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le parole <<cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sette anni>>.

7. Le risorse finanziarie afferenti alla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 (Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000), affluiscono al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).
8. È autorizzata la cessazione della gestione fuori bilancio relativa alla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione di cui al comma 7, da disporsi con deliberazione della Giunta regionale con la quale sono stabilite le modalità per la liquidazione di tale Sezione e il trasferimento delle somme residue al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo, concesso con decreto 18 novembre 2020, n. 3080/PROTUR del Direttore del Servizio sviluppo economico locale, al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e riguardante l'intervento denominato "Potenziamento acquedotto z.i. Meduno - lavori urgenti 1° stralcio" per sostenere l'intervento a oggetto "Manutenzione straordinaria per adeguamento copertura del potabilizzatore FOUS - Z.I. di Maniago".
12. Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 11 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-riforma delle politiche industriali)), e successive modifiche, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
13. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 12.
14. I termini per la rendicontazione delle spese per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a valere sul Bando 2018, già prorogati e non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati al 31 ottobre 2022, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres , (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>)).
15. Per le finalità di cui al comma 14 i beneficiari presentano istanza entro i termini di scadenza per la presentazione della rendicontazione, quand'anche già prorogati.
18. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), riferiti all'annualità 2021 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.
19. Nei casi previsti dal comma 18 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 18.
20. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), concessi a decorrere dal 15 giugno 2019 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.
21. Nei casi previsti dal comma 20 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 20.
22. Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), sono ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2022 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
24. Sono fatti salvi i lavori già realizzati e autorizzati con procedura di accertamento di conformità urbanistica.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, L. R. 8/2022
2 Comma 9 abrogato da art. 46, comma 1, lettera v), L. R. 11/2022
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)
1.
Ovunque ricorrano nella legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le parole <<Comunità montane>> ovvero <<Comunità montana>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comunità di montagna>>.

3. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2022-2023, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.
5. Il termine per la conclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 38 della legge regionale 6/2008, pendenti a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, è sospeso dalla data del ricevimento, da parte dell'ufficio competente a irrogare la sanzione, della richiesta di audizione personale dell'interessato fino al giorno della sua audizione.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
2. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 1, si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive affidate ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), e comma 3, lettere b) ed e), della legge regionale 14/2002, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).
3. Gli importi corrisposti a titolo di deposito cauzionale o di garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), in relazione ai riconoscimenti dell'uso dell'acqua e alle concessioni preferenziali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sia già stata effettuata la ricognizione degli utenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 11/2015, non sono soggetti all'adeguamento agli importi previsti dall'articolo 46, comma 5 bis, della medesima legge regionale 11/2015.
5.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), la parola <<quattro>> è sostituita dalla seguente: <<sei>>.

7. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
b) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:
9. Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 4 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

10.
Al comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale luglio 2015, n. 18 (Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo le parole <<Agli amministratori di forme associative di Enti locali, con esclusione dei consorzi,>> sono aggiunte le seguenti: <<degli enti pubblici economici>>.

11. Con riferimento alle modifiche introdotte dai commi 9 e 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AUSIR provvede ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni normative.
13. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'AUSIR e in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni normative, il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di insediamento dei nuovi organi.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
3.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 (Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità), è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Pianificazione dell'interporto di Cervignano)
1. Alla scadenza del periodo decennale di efficacia del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, la pianificazione dell'interporto viene attuata mediante l'approvazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, su proposta della società per azioni prevista dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), la quale vi provvede conformemente agli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione regionale in qualità di concedente.
2. L'accertamento della compatibilità del PAC adottato con il Piano territoriale regionale, con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, nonché con il Piano regolatore generale comunale, vigenti e adottati, è effettuato di concerto dal Comune e dalla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 1 ed è oggetto di atto d'intesa ovvero di accordo di programma ai sensi della disciplina regionale vigente. Qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con i suddetti piani e strumenti di pianificazione, la Regione promuove il superamento di tale contrasto indicando le opportune modifiche del PAC o del piano regolatore generale comunale, nell'ambito dell'intesa o dell'accordo di programma.
3. Fino all'approvazione del PAC di cui al comma 1 conservano efficacia le previsioni del vigente Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 o sua variante.>>.

6. Per le finalità di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Andreis presenta al Servizio competente istanza motivata volta alla conferma del finanziamento, corredata di un cronoprogramma finanziario e dei lavori aggiornato. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
7. In attuazione delle disposizioni previste dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare dall'articolo 9, comma 1, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, il quale prevede, tra le riforme abilitanti, l'istituzione di uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, Regioni e Città metropolitane, è istituito presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, in deroga alle disposizioni della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), una struttura di missione dedicata alle procedure d'appalto denominata <<Ufficio per le procedure d'appalto>> alle dirette dipendenze del Direttore centrale che ne assume la Direzione.
10. All'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;
b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;

17. All'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 Parole aggiunte al comma 14 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 13/2022
2 Parole sostituite al comma 15 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2022
3 Comma 15 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
4 Comma 15 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
5 Comma 15 quater aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
6 Comma 15 quinquies aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2022
7 Comma 16 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 13/2022
8 Parole aggiunte al comma 13 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Parole aggiunte al comma 14 da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
2. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha comportato una significativa riduzione, tra l'altro, delle attività culturali e al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2022.
3. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni 2020, 2021 e 2022 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2023.
5.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), le parole <<fino al 30 aprile 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al termine previsto dall'articolo 10 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106>>.

6. Al fine di promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia e al fine di valorizzare e rendere riconoscibili le realtà culturali e sportive del territorio regionale, i beneficiari dei contributi concessi in materia di cultura e sport ai sensi, in particolare, delle leggi regionali 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e 23/2015, utilizzano il marchio collettivo “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA” per la realizzazione delle attività e dei progetti finanziati.
8. Il comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 7, si applica ai contributi già concessi, anche con riferimento alle risorse già erogate e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Le misure di sostegno previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
11. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le risorse già concesse nel 2021 a favore del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.) possono essere utilizzate anche nel corso del 2022.
12. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 22 a 26, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le risorse già concesse nel 2021 al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, possono essere utilizzate dalle Federazioni sportive operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2022.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 13, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
2. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Cancellazione dall'Albo regionale)

7.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), è sostituito dal seguente:
<<1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 3, entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe.>>.

Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1.
L'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

4.
Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono abrogate.

5.
L'articolo 20 della legge regionale 18/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Assunzione del personale non dirigente)
1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità:
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;
b) mobilità di Comparto;
c) mobilità intercompartimentale;
2. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico può, altresì, avvenire, in alternativa alla previsione di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, mediante le progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura comparativa secondo la disciplina definita dalle singole amministrazioni.>>.

9.
Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è sostituito dal seguente:

10. Gli Enti di decentramento regionale, di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a cui è attribuita la competenza esclusiva in materia di edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, nonché la gestione dei relativi immobili adibiti a edifici scolastici, possono concedere in uso gli impianti sportivi di pertinenza, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive degli istituti scolastici, nonché delle modalità attuative previste per gli istituti stessi dalla normativa nazionale, a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, anche mediante accordi con i Comuni proprietari.
11. Gli Enti di decentramento regionale possono altresì concedere in uso le pertinenze destinate a uso diverso da quello sportivo, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'attività didattica degli istituti scolastici, nonché delle modalità attuative previste per gli istituti stessi dalla normativa nazionale, a soggetti terzi per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti.
12. L'Ente di decentramento regionale competente per territorio disciplina con regolamento l'uso degli immobili di cui ai commi 10 e 11. Nel regolamento sono stabilite, in particolare, le tipologie di tariffa, le agevolazioni e le eventuali esenzioni.
13. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 12, gli Enti di decentramento regionale sono autorizzati ad applicare le tariffe adottate dall'Unione territoriale intercomunale a cui sono subentrati.
14. Il termine di rendicontazione delle risorse concesse al Comune di Azzano Decimo ai sensi dell'articolo 11, commi da 35 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del cofinanziamento a carico dell'ente, nonché di trasmissione della dichiarazione attestante gli oneri complessivamente sostenuti per l'intervento denominato "ampliamento, ristrutturazione, adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria Cesare Battisti" è fissato al 31 dicembre 2024.
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 19, comma 1, lettera h), L. R. 9/2023
2 Comma 8 abrogato da art. 19, comma 1, lettera h), L. R. 9/2023
Art. 10
 (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)
4. Al fine di promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia, in seguito alle Conferenze regionali sulla tutela delle minoranze linguistiche tenutesi nel 2021 e alla pubblicazione dei relativi atti, il Presidente del Consiglio regionale convoca nel 2022 una tavola rotonda di incontro e confronto sulle conclusioni delle tre Conferenze regionali, finalizzata alla condivisione delle buone pratiche emerse e alla ricerca dei punti di interesse comune.
5. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della tavola rotonda di cui al comma 4 sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai Capigruppo, in collaborazione con la struttura competente in materia di lingue minoritarie.
Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Al comma 1 ter dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole <<, a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano stesso>> sono soppresse.

5. I terreni acquisiti dai Comuni con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), con destinazione a verde pubblico, possono essere destinati alle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani).