﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 10 dicembre 2021

      , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contrasto alla povertà infantile e sostegno alla genitorialità fragile)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nell'ambito della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, la Regione promuove azioni per il contrasto alle povertà infantili intese quali deprivazioni materiali ed educative, al fine di rimuovere gli ostacoli e le condizioni di pregiudizio che impediscono lo sviluppo armonico del minore e il perpetuarsi dello svantaggio intergenerazionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Regione, attraverso i servizi sociali dei Comuni e i servizi di consultorio familiare, assicura il sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, in particolare di tipo socioeconomico, relazionale ed educativa, allo scopo di supportare le funzioni genitoriali e contrastare il disagio minorile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>La Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 ter. </span>Gli interventi sono effettuati dai servizi sociali dei Comuni nell'ambito di un progetto personalizzato di presa in carico della persona, secondo indirizzi di attuazione stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che individuano gli ulteriori requisiti per accedere all'intervento, l'importo massimo del beneficio e le modalità di erogazione.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 quater. </span>Le risorse per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 2 bis sono assegnate agli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 50 anni residente in ciascun ambito territoriale al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare e sono trasferite in via anticipata in un'unica soluzione.<p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022</p></p></body></html>