﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 10 dicembre 2021

      , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Attiva giovani)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione persegue le seguenti finalità:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>valorizzare gli interventi formativi di tipo esperienziale a favore dei giovani maggiormente vulnerabili;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'orientamento, l'accompagnamento e l'acquisizione di una capacità di gestione di un progetto di vita;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione alla comunità locale, con contestuale valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>promuovere e sostenere progetti innovativi o sperimentali che coinvolgano i giovani.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I contributi di cui al comma 3 sono finanziati con risorse regionali o dell'Unione europea, secondo le regole che disciplinano le rispettive programmazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Sono soggetti attuatori e beneficiari dei contributi di cui al comma 3 gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, gli enti locali, anche associati, gli enti del Terzo settore, le imprese che operano in rete. L'Avviso di cui al comma 6 specifica eventuali ulteriori tipologie di soggetti che possono partecipare alla rete.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>I soggetti attuatori degli interventi sono individuati con Avviso emanato dalla Direzione competente in materia di istruzione e formazione, che definisce i termini e le modalità per la presentazione della domanda, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e modalità per l'attivazione e gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, i termini e modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste, l'eventuale liquidazione di anticipi e le relative garanzie fideiussorie.</p></p></body></html>