Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Capo II
 Misure a favore dei progetti di vita delle famiglie
Art. 6
 (Carta Famiglia)
2. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro in corso di validità, residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
d bis) i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;
e) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza può presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE.
6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
7. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 8/2022
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 73, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
1. Al fine di garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa, la Regione istituisce la dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.
3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore, fruiti nel territorio regionale e organizzati nel rispetto delle normative di settore.
4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Comma 4 sostituito da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 78, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 73, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni)
1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità, promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilità del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le priorità e le linee di sviluppo e potenziamento.
Art. 10
 (Promozione della previdenza complementare)
1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all’articolo 6, in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), un contributo annuo a sostegno dei versamenti effettuati nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un fondo iscritto all’Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
3. L'importo del contributo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed è subordinato alla permanenza della residenza nel territorio regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 15/2022
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 15/2022
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 8, lettera d), L. R. 15/2022
6 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 15/2022
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
8 Parole soppresse al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 73, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 11
 (Fondo di garanzia per le operazioni di microcredito)
1. L'Amministrazione regionale supporta l'accesso al microcredito da parte dei nuclei familiari in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6.
4. Con regolamento regionale sono definite le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità procedurali e i requisiti delle convenzioni, approvate con deliberazione della Giunta regionale, che gli operatori finanziari sono tenuti a stipulare con la Regione per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui al comma 3.
5. L'operatore finanziario, per ciascuna operazione, deve fornire l'evidenza di quanto incide la garanzia prestata dal fondo sulle condizioni contrattuali applicate all'operazione di microcredito.
6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina anche le procedure per il recupero del credito a cura dell'operatore finanziario sulla base del principio che le somme recuperate sono attribuite alla Regione in proporzione all'importo garantito.
7. L'Amministrazione regionale per l'attività di gestione del Fondo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche in house.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 55, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 12
 (Misure fiscali)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione riconoscendo un "fattore famiglia".