Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Capo II
 Misure a favore dei progetti di vita delle famiglie
Art. 6
 (Carta Famiglia)
2. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro in corso di validità, residente per un periodo di almeno dodici mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
d bis) i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;
d ter) i titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea emergenza Ucraina;
e) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza può presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE.
6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
7. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 8/2022
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 73, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 44, L. R. 7/2024
8 Lettera d ter) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 74, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
10 Parole soppresse al comma 5 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 14/2025
Art. 6 bis
1. Al fine di sostenere la maternità e incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, la Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, è autorizzata a concedere un sussidio economico, a titolo assistenziale, a favore delle madri per i primi dodici mesi di vita di ogni figlia o figlio, o, in caso di adozione di uno o più minori, per i primi dodici mesi dalla adozione di ciascuno di essi.
3. La domanda di contributo è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di nascita o di adozione della figlia o del figlio.
4. L'importo della misura di accompagnamento è pari a 250 euro mensili, per dodici mensilità, a decorrere dal mese di nascita o adozione. La misura è cumulabile con altri benefici pubblici aventi le medesime finalità.
5. Nel caso in cui la madre, la figlia o il figlio spostino la residenza fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei dodici mesi di cui al comma 1, la madre decade dal beneficio a partire dal mese successivo.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle madri i cui figli siano nati o siano stati adottati dall'1 gennaio 2026.
7. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 66, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 7
1. Al fine di garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa, la Regione istituisce la dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.
3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore, fruiti nel territorio regionale e organizzati nel rispetto delle normative di settore.
4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Comma 4 sostituito da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 78, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 73, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 45, L. R. 7/2024
8 Parole aggiunte al comma 5 da art. 7, comma 3, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
9 Comma 5 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 14/2025
Art. 8
 (Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni)
1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità, promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilità del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le priorità e le linee di sviluppo e potenziamento.
3 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la programmazione regionale delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 65/2017, assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia. La programmazione regionale definisce per ciascuna annualità gli interventi e le spese da finanziare nel rispetto delle priorità e secondo i principi fondamentali indicati dalla disciplina statale e dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.
3 quater. Le risorse statali destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta regionale, alla programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia unitamente alle risorse autorizzate per:
b) la costituzione del Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), destinato agli interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti;
(3)
3 sexies. Le risorse statali destinate a finanziare le spese dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta Regionale, alle spese dei Comuni per la gestione dei coordinamenti pedagogici e la programmazione ed erogazione dell'offerta formativa e sono ripartite tra i Comuni coerentemente con il modello gestionale.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
3 Comma 3 quater aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
4 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
5 Comma 3 sexies aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 14/2025
Art. 10
 (Promozione della previdenza complementare)
1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all’articolo 6, in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), un contributo annuo a sostegno dei versamenti effettuati nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un fondo iscritto all’Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
3. L'importo del contributo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed è subordinato alla permanenza della residenza nel territorio regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 15/2022
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 15/2022
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 8, lettera d), L. R. 15/2022
6 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 15/2022
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
8 Parole soppresse al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 73, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10 Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 46, L. R. 7/2024
Art. 10.1
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 ter, la Regione riconosce alle giovani madri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 ter, un contributo a fondo perduto per l'acquisto della prima casa di abitazione, ad esse intestata o cointestata.
2. Il contributo è determinato in misura pari al 50 per cento del prezzo di acquisto della prima casa e comunque fino a un massimo di 40.000 euro. Il prezzo di acquisto dell'abitazione non può essere superiore a 200.000 euro.
3. In caso di immobile cointestato la misura del contributo è riferita alla quota di proprietà della giovane madre.
4. Sono ammesse a contributo le spese di cui al comma 1 sostenute dalla madre durante i nove mesi antecedenti la nascita o l'adozione e fino alla data di presentazione della domanda.
5. La domanda di contributo è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data della nascita o dell'adozione della figlia o del figlio.
6. Il contributo di cui al comma 1 può essere richiesto una sola volta e non è cumulabile con i benefici pubblici regionali previsti dalla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per il medesimo intervento di acquisto dell'immobile destinato a prima casa di abitazione, anche qualora richiesti da eventuali co-intestatari per la relativa quota di proprietà.
7. La giovane madre beneficiaria del contributo e la figlia o il figlio devono mantenere la residenza sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nei cinque anni successivi alla data della nascita o dell'adozione.
8. Nel caso in cui la giovane madre, la figlia o il figlio spostino la residenza fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il contributo viene rideterminato, in riduzione, nella misura pari al 20 per cento per ciascun anno di mancato rispetto del vincolo previsto dal comma 7.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle madri i cui figli siano nati o siano stati adottati dall'1 gennaio 2026.
10. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 68, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 10 bis
1. La Regione, al fine di promuovere la natalità e contrastare il fenomeno del declino demografico, è autorizzata a concedere alle famiglie, che abbiano in corso o che contraggano un finanziamento accordato da banche e da enti previdenziali, finalizzato all'acquisizione della prima casa di abitazione in Friuli Venezia Giulia mediante acquisto, recupero, acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo.
2. È beneficiario il titolare di Carta Famiglia in corso di validità e, con ISEE in corso di validità, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, e che si impegna a mantenere la propria residenza nel territorio regionale per cinque anni dalla concessione del contributo.
3. La misura è applicata anche nel caso di adozione di un figlio, ulteriore al secondo, di età inferiore ai diciotto anni.
4. La Regione eroga il contributo, destinato integralmente all'abbattimento del capitale residuo, direttamente all'Istituto che ha erogato il finanziamento. Il contributo massimo erogabile è fissato in 20.000 euro.
5. La domanda è presentata entro un anno dalla nascita del figlio.
6. Con regolamento regionale sono definiti l'ammontare del contributo, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le condizioni per l'ottenimento, le modalità di erogazione, nonché le modalità di revoca e rideterminazione nel caso di spostamento della residenza fuori dal territorio regionale entro il termine stabilito dal comma 2 e ogni altro elemento necessario per la sua realizzazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 11
 (Fondo di garanzia per le operazioni di microcredito)
1. L'Amministrazione regionale supporta l'accesso al microcredito da parte dei nuclei familiari in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6.
4. Con regolamento regionale sono definite le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità procedurali e i requisiti delle convenzioni, approvate con deliberazione della Giunta regionale, che gli operatori finanziari sono tenuti a stipulare con la Regione per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui al comma 3.
5. L'operatore finanziario, per ciascuna operazione, deve fornire l'evidenza di quanto incide la garanzia prestata dal fondo sulle condizioni contrattuali applicate all'operazione di microcredito.
6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina anche le procedure per il recupero del credito a cura dell'operatore finanziario sulla base del principio che le somme recuperate sono attribuite alla Regione in proporzione all'importo garantito.
7. L'Amministrazione regionale per l'attività di gestione del Fondo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche in house.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 55, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 12
 (Misure fiscali)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione riconoscendo un "fattore famiglia".