Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 2
 (Sistema integrato delle politiche familiari)
1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Regione, nell'ambito di un'azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove:
a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale;
b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialità e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli;
c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia dei giovani, anche facilitando l'accesso alle opportunità lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita;
d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo nell'ambito del principio di sussidiarietà, quale elemento fondante della coesione sociale della comunità regionale;
e) politiche volte a sostenere le responsabilità genitoriali, a rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a valorizzare iniziative di welfare aziendale anche per promuovere l'occupazione femminile;
f) iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna;
g) lo sviluppo del sistema di offerta di attività e servizi dedicato alle famiglie e ai giovani in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo;
h) l'apprendimento intergenerazionale quale processo orizzontale volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra in una prospettiva di crescita comune e della collettività;
i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e in autonomia.
3. La Regione promuove altresì la costituzione di una "rete famiglia" aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti del Terzo settore e ai soggetti privati, con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure più virtuose, anche attraverso l'adesione alle reti nazionali e internazionali di valorizzazione delle politiche familiari.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 4
 (Tavolo regionale per le politiche familiari)
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia per le politiche giovanili e per le pari opportunità, è istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari, di seguito denominato Tavolo regionale, a cui partecipano:
a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o sociosanitarie, o suo delegato;
c) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
d) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
e) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali, scelti da quest'ultimo anche tra coloro che non partecipano di diritto alle sedute del Consiglio;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, designati da quest'ultima tra candidati proposti dalle organizzazioni medesime in possesso di requisiti di competenza ed esperienza coerenti con le tematiche trattate dal Tavolo;
g) un rappresentante della sezione giovanile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
h) un rappresentante delle sezioni giovanili delle associazioni dei datori di lavoro, designato congiuntamente dalle cinque associazioni datoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
i) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;
j) la Consigliera o il Consigliere regionale di parità;
k) il Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, o suo delegato.
l) il Garante regionale dei diritti della persona.
2. Al Tavolo regionale possono essere invitati altri portatori di interesse in relazione alle materie trattate.
3. Il Tavolo regionale è convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente in materia e può svolgersi anche in modalità telematica. La partecipazione alle sedute avviene a titolo gratuito.
Note:
1 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 5 bis
2. Sono beneficiarie le coppie di giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare di cui almeno uno di età inferiore a trentasei anni, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro, residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi e che qui si impegnino a mantenerla per tutta la durata prevista del prestito.
3. La misura prevista dal comma 1, lettera b), è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni.
4. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso, i criteri e le condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione prevista dal comma 1, lettera a), con il quale sono stabilite le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Regione e gli istituti di credito.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 92, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.