Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunitą.
Art. 8
 (Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni)
1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunitą di sviluppo delle proprie potenzialitą, promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di etą, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilitą del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le prioritą e le linee di sviluppo e potenziamento.