Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Art. 6
 (Carta Famiglia)
2. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro in corso di validità, residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
d bis) i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;
e) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza può presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE.
6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
7. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 8/2022
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 73, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.