Art. 5
(Centri Informativi per le famiglie con figli - Info point famiglie)
1. I Comuni, in forma singola o associata, nell'ambito dei propri servizi socioassistenziali, possono dotarsi di Centri informativi per le famiglie con figli (INFO-POINT Famiglia).
2. Il Centro di cui al comma 1 è un servizio finalizzato ad assicurare un migliore e più facile accesso delle famiglie alle informazioni sui servizi, le prestazioni, le opportunità offerte dalle politiche nazionali, regionali e dal territorio, utili alla vita quotidiana, al sostegno economico dei carichi familiari, delle competenze genitoriali, della prevenzione del disagio familiare e dei giovani, alla tutela dei bambini e dei ragazzi, allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie.
3. In raccordo con le strutture regionali competenti, i Centri di cui al comma 1 potranno essere gestiti direttamente dagli enti locali o potranno essere affidati a idonei soggetti del Terzo Settore e potranno avvalersi dei mediatori culturali di cui all'
articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), o di altro personale dotata di adeguata preparazione per facilitare la comunicazione con le famiglie straniere immigrate.